Art. 1
E’ costituita l’Unione Regionale Titolari di Farmacia del Molise di seguito denominata “Federfarma Molise”.
Essa riunisce e rapresenta di fronte agli organi regionali le Associazioni provinciali tra titolari di Farmacia aderenti a Federfarma, esistenti nel territorio regionale.
Federfarma Molise aderisce alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani – Federfarma.
Art. 2
Federfarma Molise è apartitica.
Federfarma Molise ha durata illimitata.
La sede è in Campobasso
Art. 3
Federfarma Molise ha per scopo di:
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a) tutelare, a livello regionale gli interessi tecnici, sindacali, professionali, economici dei titolari di farmacia del Molise;
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b) rappresentare le Associazioni Provinciali davanti agli organi politici, tecnici e amministrativi regionali, nonché nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, con Enti pubblici e privati, Ditte produttrici, grossisti ecc. ai fini economici e sindacali;
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c) stipulare le convenzioni e gli accordi a carattere regionale con le istituzioni e con amministrazioni competenti, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale, e/o con gli Enti di Previdenza; le convenzioni e gli accordi predetti e le loro eventuali variazioni debbono essere trasmessi in copia alla Federfarma Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani – Federfama
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d) collaborare con gli organismi a ciò competenti nello studio dei problemi inerenti la farmacia e la professione del farmacista, tutelare gli interessi tecnici, professionali, sindacali ed economici dei titolari di farmacia, costituire all’uopo società, enti, cooperative, di qualsiasi genere, promuovere, anche in collaborazione con la Consulta degli Ordini, iniziative tese all’accrescimento culturale, professionale della Categoria nonché ad una sempre maggiore affermazione del ruolo sanitario del farmacista;
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e) tenere un registro dei Titolari di Farmacia della Regione, suddiviso per province, e curarne il sistematico aggiornamento;
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f) esercitare ogni altra funzione deliberata dal Consiglio, compatibile con i fini del presente statuto;
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g) collaborare con le altre Unioni Regionali onde perseguire ed adottare strategie uniformi per il raggiungimento di scopi comuni.
In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, Federfarma Molise potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società od organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi.
Federfarma Molise potrà altresì costituire ovvero acquisire partecipazioni in Società quando l’Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell’attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.
Sono organi della Federfarma Molise:
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a) l’Assemblea Regionale;
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b) il Comitato Esecutivo;
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c) il Comitato Rurale Regionale;
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d) il Presidente;
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e) il Collegio dei Sindaci;
Art. 4
L’adesione a Federfarma Molise da parte delle Associazioni Provinciali avviene su domanda accompagnata dalla documentazione inerente la loro costituzione, da una copia dello statuto sociale, dall’elenco dei soci – distinto in farmacie urbane e rurali (che dovrà essere aggiornato annualmente) – e dal verbale della delibera assembleare di adesione, ovvero, nelle more della ratifica, da quello del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Lo statuto dell’Associazione Provinciale non deve essere in contrasto con quello di Federfarma Molise.
Il regolamento definirà le norme per armonizzare gli Statuti Provinciali con quello regionale attraverso la costituzione di un’apposita commissione.
Gli statuti provinciali devono comunque prevedere:
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a) la clausola che vincoli i soci a non aderire ad altre associazioni sindacali di categoria o
obblighi a dimettersi dalle medesime aderenti;
-
b) che nel Consiglio Direttivo dell’Associazione richiedente sia garantita la rappresentanza
dei titolari di farmacia rurale;
- c) che nel caso di farmacie gestite da società, i diritti connessi alla qualità di socio, siano esercitati da un socio farmacista.
Art. 5
L’adesione a Federfama Molise è a tempo indeterminato.
E’ ammesso il recesso con preavviso dei sei mesi e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Non può essere associata a Federfama Molise più di un’Associazione per ciascuna provincia.
Nel caso che più Associazioni della medesima provincia chiedano di aderire a Federfama Molise, ha diritto ad essere associata l’organizzazione che rappresenta il maggior numero di titolari di farmacia.
Le Associazioni Provinciali facenti parte di Federfama Molise non possono aderire ad altre associazioni sindacali di categoria fra titolari di farmacia.
Art. 6
f) il Collegio dei Probiviri.
Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni.
In caso di dimissioni, morte, o decadenza del componente di uno degli organi su indicati, entro il termine massimo di 60 giorni dal verificarsi della vacanza, l’organo competente provvede alla elezione sostitutiva.
Possono far parte degli organi sociali solo titolari di farmacia privata ovvero il socio della società di persone tra farmacisti cui sia demandata la rappresentanza della società ai fini sindacali.
E’ motivo di decadenza la perdita del requisito di cui al comma precedente.
Art. 7
Il Consiglio regionale è composto da quattro delegati per Associazione Provinciale aderente.
Uno dei rappresentanti dell’Associazione è il Presidente, l’altro, qualora il Presidente dell’Associazione sia un titolare urbano, deve essere il Presidente del Comitato Rurale.
Nel caso il Presidente dell’Associazione sia invece un titolare rurale, il secondo delegato sarà scelto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione tra i titolari urbani.
Gli eventuali ulteriori rappresentanti possono essere sia urbani che rurali.
Entro il 31 marzo successivo al compimento del triennio si procede al rinnovo dell’Assemblea. L’Assemblea è l’organo sovrano di Federfama Molise.
Art. 8
Spetta all’Assemblea Regionale:
-
a) l’elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
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b) la nomina e la designazione dei rappresentanti di Federfarma Molise in tutti i Consigli,
Commissioni, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, ammessa o
richiesta;
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c) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
-
d) la determinazione dei contributi a carico della associazioni aderenti e della tassa
d’iscrizione;
-
e) la deliberazione per l’adesione alla Federfarma ovvero l’assunzione di partecipazione in
società o consorzi di cui all’art. 3;
-
f) l’approvazione del regolamento e delle modifiche del medesimo nonché le deliberazioni
sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Unione;
-
g) l’approvazione dei contratti regionali integrativi di lavoro per il personale dipendente
dalle farmacie;
- h) l’acquisto e l’alienazione degli immobili.
Art. 9
L’Assemblea di Federfarma Molise è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di inscrizione, in via straordinaria su convocazione del Comitato Direttivo o su richiesta scritta di almeno due delle Associazioni aderenti per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Comitato o nella richiesta dei soci. L’Assemblea ordinaria provvede, altresì, alla scadenza del triennio alle elezioni di cui alla lett. a) del precedente articolo.
L’Assemblea Regionale può, quando lo ritenga necessario, consultare i membri dei Consigli direttivi delle Associazioni Provinciali appositamente e collegialmente convocati.
Art. 10
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o a mezzo telefax contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Comitato Direttivo, l’Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico di soli 3 giorni.
L’Assemblea è valida:
-
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno
degli aventi diritto;
-
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata e seduta. L’Assemblea, su proposta del Presidente stabilirà per alzata e seduta il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.
L’Assemblea fatto salvo quanto previsto dagli art. 22 e 23 delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Art. 11
I Comitati Rurali delle Associazioni Provinciali aderenti a Federfarma Molise, compongono il Comitato Rurale Regionale.
Al Comitato Rurale è demandata la disamina di tutte le questioni specificamente rurali che vengono in rilievo nell’ambito del territorio della Regione Molise.
Il Comitato Rurale elegge il Dirigente responsabile del Comitato stesso nonché tutti gli altri componenti di Organi, Enti o Commissioni nei quali sia prevista o consentita la presenza di farmacisti della Regione Molise.
Il Dirigente responsabile del Comitato Rurale è componente di diritto del Comitato Esecutivo di Federfarma Molise.
Art. 12
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente di ciascuna Associazione aderente, ovvero, da un suo delegato, e dal Dirigente responsabile del Comitato Rurale di cui all’articolo Precedente.
Nella prima riunione il Comitato Esecutivo nomina nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Nel caso che il Presidente sia titolare di farmacia urbana, un Vice Presidente dovrà essere scelto tra i componenti del Comitato che siano titolari di farmacia rurale e viceversa.
Le convocazioni del Comitato Esecutivo sono inviate almeno tre giorni prima a mezzo raccomandata o telefax, contenete l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora in cui avviene la riunione.
In caso di urgenza è prevista la convocazione telegrafica con almeno 24 ore di anticipo.
Art. 13
Il Comitato Esecutivo è l’organo di governo di Federfarma Molise.
Al Comitato è affidata l’attuazione delle direttive e delle delibere dell’Assemblea Regionale.
Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili delle Commissioni di lavoro dell’Assemblea Regionale.
Le commissioni di lavoro, permanenti e temporanee, sono disciplinate dal regolamento di esecuzione del presente Statuto.
Art. 14
Il Presidente di Federfarma Molise rappresenta nella sua persona l’unità delle Associazioni Provinciali dei titolari di Farmacia esistenti nella Regione.
Egli ha la legale rappresentanza di Federfarma Molise.
Egli presiede l’Assemblea Regionale ed il Comitato Esecutivo.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
Art. 15
Il Tesoriere sovrintende a tutte le attività comunque attinenti agli aspetti economici e finanziari della vita di Federfarma Molise.
In particolare egli provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese, e del patrimonio sociale in relazione alle deliberazioni degli organi di Federfarma Molise.
Firma gli ordinativi di incasso e gli ordinativi di pagamento. Essi possono essere firmati in via eccezionale anche dal Presidente.
Art. 16
Il Segretario cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli organi di Federfarma Molise.
Egli fornisce alle Commissioni i necessari mezzi operativi, concordano il calendario di lavoro delle riunioni.
Il Segretario cura altresì la organizzazione interna di Federfarma Molise ed è responsabile dell’attività degli Uffici.
Art. 17
Il Collegio dei Sindaci eletto dall’Assemblea Regionale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. L’Assemblea sceglie due membri effettivi ed un supplente tra gli iscritti alle singole Associazioni aderenti a Federfarma Molise e un membro effettivo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, ed un supplente tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Art. 18
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti di cui al penultimo comma dell’art. 6.
Il Collegio dei Probiviri nomina nel proprio seno il Presidente del Collegio, il quale in caso di assenza, è sostituito dal componente più anziano di età.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza dei presenti.
Al Collegio dei Probiviri sono rimesse, su richiesta dell’interessato e degli interessati e su decisione dei singoli organi di Federfarma Molise, le eventuali controversie insorte tra i componenti degli organi di Federfarma Molise stessa.
Art. 19
Il fondo comune di Federfarma Molise è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dalle singole Associazioni, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, delle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant’altro comunque sia in proprietà di Federfarma Molise.
Il fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice Civile, finché dura Federfarma Molise è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.
Art. 20
L’esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approntati dal tesoriere, proposti dal Comitato Esecutivo sono approvati dall’Assemblea Regionale.
Art. 21
Il contributo delle Associazioni Provinciali a Federfarma Molise è commisurato ad un prelievo percentuale sul fatturato lordo relativo alle prestazioni del S.S.N. di ogni singola farmacia aderente. Il contributo di ogni farmacia viene riscosso da Federfarma Molise in base a delega sottoscritta da ciascun titolare di farmacia aderente.
Federfarma Molise può essere delegata dai Titolari di Farmacia anche alla riscossione di quote spettanti ad altre organizzazioni esplicitamente indicate nella delega per la successiva ripartizione agli aventi diritto nei tempi stabiliti dal regolamento.
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, sono dovuti da parte dell’Associazione Provinciale inadempiente, interessi di mora nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo e comunque non inferiore al tasso ufficiale di sconto vigente.
In costanza dell’inadempimento contributivo, i rappresentanti dell’Associazione Provinciale inadempiente, non hanno diritto di voto nelle riunioni dell’Assemblea Regionale e i rappresentati dell’Associazione e l’Associazione stessa vengono sospesi dai servizi resi dall’Unione.
Art. 22
Per delibera dell’Assemblea Regionale approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, Federfarma Molise può essere posta in liquidazione.
Con il deliberato di messa in liquidazione di Federfarma Molise saranno stabiliti i criteri di riparto del patrimonio netto fra le associazioni associate dopo l’estinzione di tutte le passività.
Art. 23
Il presente Statuto può essere modificato solo mediante delibera dell’Assemblea Regionale approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Art. 24
L’Assemblea Regionale stabilisce norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto.
Il regolamento adottato costituisce parte integrante dello statuto e può essere modificato solo dalla stessa Assemblea Regionale con maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 26
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente statuto le Associazioni Provinciali provvederanno ad armonizzare il proprio Statuto al presente atto, secondo quanto previsto dal regolamento ed a correlare nei tempi la durata del rispettivo mandato dei Consigli Provinciali a quello degli organi elettivi di Federfarma Molise.
Campobasso, 10/05/1996
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Farmacisti Titolari di Farmacia del Molise, nella riunione del 10 maggio 1996.